L.
22 maggio 1978, n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza
1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente
e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità
e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente
legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare
che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio
1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa
legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione
statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali
concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto
delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente
o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali
interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi
per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi
di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre
la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni
possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di
base e di associazioni del volontariato, che possono anche
aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire
le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile è consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati
dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di
cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è
aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui,
da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti
dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i
primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per
le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica
o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle
sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze
in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie
o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio
pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria
a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a
dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il
compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di
interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza
delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla
salute della gestante, di esaminare con la donna e con il
padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto
della dignità e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni
dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che
la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla
in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di
madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere
la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante
la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi
compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della
dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa
e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e
della persona indicata come padre del concepito, anche sulla
base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze
che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza;
la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi
di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché‚ sui consultori
e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,
o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni
tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente
alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una
delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro
il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,
o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna
di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze
di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento,
firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza
e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette
giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi,
per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base
del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso
una delle sedi autorizzate.
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi
novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo
per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli
relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro,
che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico
dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento,
che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della
collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire
la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione
al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi
immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria
per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento
può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure
previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di
cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne
comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo
nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico
che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a
salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico
del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale
tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio
1968, numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di
controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli
ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui
all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973,
numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di
gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può
essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla
regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati
servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà
delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi
di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza
che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi
operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa
di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli
interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale
dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti
in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi,
fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo
la costituzione delle unita socio-sanitarie locali, presso
poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo
5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato
alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo
costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento
e, se necessario, il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli
5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza
quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al
medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello
ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario,
entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge
o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso
un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione
della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con
enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche
al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in
tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla
sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure
e delle attività specificamente e necessariamente dirette
a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti
in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure
previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi
di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla
e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del
personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale
sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data
la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento
è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente
pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure
o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti
dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma
precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza
relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze
previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni
sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni
ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto
1974, n. 386 .
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti,
cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza
nonché‚ per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto
all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai
precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma
dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino
la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate
con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino
a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare
al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione
con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento
stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto,
senza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo
le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla
donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione
della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla
donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino
la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela,
oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano
pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria,
o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di
cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta
una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare
del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque
giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà,
delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può
autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere
la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa
di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto
anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà
o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza
delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza.
Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via
d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta
giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le
procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso
di chi esercita la potestà o la tutela.
13. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta
di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che
da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore,
che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito,
deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata
dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,
o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro
il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta,
una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua
provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna
e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa
nonché‚ il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati,
decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione,
con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è
tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni
sulla regolazione delle nascite, nonché‚ a renderla partecipe
dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati
in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi
ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i
ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti
ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario
ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione
cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul
decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche
più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica
della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza.
Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono
partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni
relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza,
al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione
della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5,
le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e
di informazione sulla legislazione statale e regionale, e
sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel
territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo
a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro
della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione
della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento
al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari
predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia
per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del
suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione
della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro
è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita
fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la
pena è aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza
il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro
a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto
con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione
della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla
donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva
la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici
anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica
la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale
è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la
donna è minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza
senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli
5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione
volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico
dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o
comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo
7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna
minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o
senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli
12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente
previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La
donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte
della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni;
se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la
reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è
grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la
morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti
dal quinto comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura
l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato
è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi
dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del
codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di
professione o di ufficio, rivela l'identità o comunque divulga
notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso alle procedure
o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito
a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5)
del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,
non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente
chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore
della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano
le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.